Statuto

I. NATURA E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

  • Art. 1.

    L’Associazione del Rettori dei Collegi Ecclesiastici di Roma (ARCER) è la Associazione dei Rettori dei Seminari, Collegi, Convitti ed altri Istituti ecclesiastici maschili, sia diocesani che religiosi, i cui alunni frequentano le Università, le facoltà e gli Atenei di Roma.

  • Art. 2.
    L’iscrizione dei suddetti Rettori all’Associazione avviene tramite una richiesta al Presidente ARCER secondo il modulo stabilito. L’appartenenza all’ARCER implica la partecipazione alle Assemblee Generali e il versamento annuale della quota dell’Associazione.
  • Art. 3.

    L’ARCER ha come finalità proprie:

    • stimolare il dialogo fra i rettori sulla vita dei loro Istituti;
    • farsi portavoce delle istanze comuni dei Rettori presso i Dicasteri della Curia Romana (in particolare la Congregazione per il Clero), il Vicariato di Roma, le Università Ecclesiastiche e altri Enti che abbiano attinenza con la vita dei
      Seminari, Collegi e Convitti Ecclesiastici di Roma;
    • farsi eventualmente portavoce dei suddetti Enti presso i Rettori.

II. L’ASSEMBLEA GENERALE

  • Art. 4.
    L’ARCER si riunisce in Assemblea Generare almeno una volta nell’anno accademico, ma anche più frequentemente, secondo l’opportunità. Altre riunioni o convegni potranno essere programmati, sia per tutti i membri, sia per gruppi specifici. All’inizio dell’anno accademico il Consiglio pubblicherà il calendario annuale delle riunioni, con la data e il soggetto, almeno generico, delle stesse.
  • Art. 5.
    L’Assemblea Generale, legittimamente convocata, si considera valida con la presenza, in prima convocazione, di almeno il 30% dei Rettori membri o, in seconda, qualunque sia il numero dei presenti.
  • Art. 6.

    L’Assemblea Generale è la suprema autorità interna dell’Associazione, e ha come compiti principali:

    • l’elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio;
    • la discussione e decisione sui temi relativi alla natura e finalità dell’ARCER;
    • l’approvazione del rendiconto consuntivo;
    • l’approvazione delle modifiche dello Statuto;
    • l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
  • Art. 7.
    I Rettori impediti possono farsi rappresentare sia da un altro Rettore, sia dal proprio Vicerettore.
  • Art. 8.
    Per l’elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio, e per decidere altri affari si seguono le norme date dal canone 119 del CIC*.

III. IL PRESIDENTE

  • Art. 9.

    Il Presidente ha il compito di:

    • convocare e presiedere l’Assemblea Generale e il Consiglio, stabilendo l’ordine del giorno;
    • eseguire i deliberati dell’Assemblea Generale e del Consiglio;
    • rappresentare legalmente l’ARCER.
  • Art. 10.
    Il mandato del Presidente ha la durata di due anni, e può essere rinnovato per altri due anni, una sola volta consecutivamente.
  • Art. 11.
    Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima del termine del mandato, il Vice-Presidente lo sostituisce nelle funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente nella successiva Assemblea Generale già in Calendario.

IV. IL CONSIGLIO

  • Art. 12.
    Il Consiglio è l’organo direttivo dell’ARCER.
  • Art. 13.
    Il consiglio si riunisce almeno tre volte nel corso dell’anno accademico, o più frequentemente se occorre, per discutere i temi relativi alla finalità dell’Associazione o altri presentati dai Rettori. Inoltre, prepara la celebrazione dell’Assemblea Generale e delle adunanze o dei convegni generali dell’ARCER.
  • Art. 14.
    Il Consiglio comprende, oltre al Presidente, eletto direttamente dai membri dell’ARCER, dieci Consiglieri eletti per due anni e sempre rieleggibili.
  • Art. 15.
    Nell’elezione dei Consiglieri gli elettori tengano conto, se possibile, delle differenti caratteristiche degli Istituti rappresentati, in modo che il Consiglio possa meglio esprimere la realtà dei Collegi.
  • Art. 16.
    Qualora per qualsiasi motivo, un Consigliere cessi dalla carica prima del termine del mandato, il Consiglio lo sostituisce cooptando un altro Rettore, nel rispetto della composizione del Consiglio stesso e degli esiti delle ultime votazioni effettuate.
  • Art. 17.
    Tra i Consiglieri il Presidente sceglie un Vicepresidente e un Segretario.
  • Art. 18.
    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e ne svolge le funzioni in caso di cessazione, come disposto all’articolo 11.
  • Art. 19.
    Il Segretario redige i verbali delle riunioni, informa i Rettori circa il loro svolgimento e le altre attività generali dell’ARCER e comunica alla Congregazione per il Clero l’esito dell’elezione del Presidente e lemodifiche dello Statuto.

III. L’AMMINISTRAZIONE

  • Art. 20.
    Il Consiglio determinerà ogni anno la quota annuale destinata a coprire le spese dell’Associazione, che ogni Rettore è tenuto a versare.
  • Art. 21.
    Il Presidente, che ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, annualmente renderà conto dell’amministrazione dell’ARCER sia al Consiglio, sia all’Assemblea Generale.
  • Art. 22.
    In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto alla Santa Sede.

* CIC 1983, can. 119:

Per quanto concerne gli atti collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:

1° se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età;

2° se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali, il presidente può dirimere la parità con il suo voto;

3° ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato. -

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